venerdì 4 agosto 2017

SENTENZA DEL TAR 3313/2017 RICORRENTI ITP

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Pubblicato il 09/03/2017

N. 03313/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03947/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3947 del 2016, proposto da Natascia Cirimele e Simone Novelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Aurora Donato C.F. DNTRRA84M58H501O, Bartolo Mancuso C.F. MNCBTL78L05A638L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aurora Donato in Roma, piazza Acilia, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura;

- ove occorra, dell’art. 15, co. 1 ter, d.m. 10 settembre 2010, n. 249;

- ove occorra, dell’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione;

- di ogni latro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La presente decisione viene emanata nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

In via preliminare, si evidenzia la sussistenza di parte ricorrente dell’interesse alla decisione nel merito, come rappresentata nella articolata memoria depositata agli atti di causa (i ricorrenti infatti sono stati ammessi in via cautelare alla partecipazione alle prove concorsuali, superandole brillantemente).

Parte ricorrente lamenta di essere stata esclusa dalla partecipazione al concorso indetto con d.d.g. n. 106/2016 per la classe B-22, "Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali" (frutto dell'accorpamento di cinque classi di concorso pre-esistenti, C-380 - "Laboratori e reparti di lavorazione per le arti grafiche"; C-460 - "Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo"; C-470 - "Reparti dì lavorazione per la registrazione del suono"; C-480 ¬"Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva"; C-490 - "Reparti di lavorazione per le arti fotografiche", avvenuto ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19) e di avere pertanto inoltrato domanda di partecipazione in modalità cartacea. Parte ricorrente è infatti Insegnante Tecnico Pratico (ITP), figura professionale il cui titolo di accesso sono i diplomi di scuola secondaria superiore indicati nella Tabella C annessa al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata previsione nel bando di una clausola che consentisse la partecipazioni ai docenti che -come gli odierni ricorrenti - erano nell'assoluta materiale impossibilità di conseguire un titolo abilitativo, perché mai attivati i relativi corsi.

In proposito, la Sezione ha già espresso il proprio orientamento, dal quale non ha motivo di discostarsi, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2154/2016, confermata in appello, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 1836), secondo cui ai fini della partecipazione a concorsi pubblici la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016)".

Ed invero, gli odierni ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non sono risultati, in concreto, destinatari di percorsi abilitativi di TFA, che pur previsti in astratto sin dal D.M. n.249/2010, dopo il 2005 non sono stati più attivati per tali classi: tale circostanza può ritenersi provata, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., non avendo l’amministrazione contrastato quanto in proposito dedotto dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio. Né i ricorrenti rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, (percorsi abilitativi speciali, previsti dagli artt.15 comma 1 bis D.M. n.249/2010, indetti con D.D. n.58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 incluso almeno 3 anni di servizio).

Pertanto, con esclusivo riferimento ai docenti I.T.P. e purchè la domanda di partecipazione attenga a classi di concorso attinenti con il titolo di studio posseduto, deve essere annullato l’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura.

Deve essere inoltre annullato l’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr.Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano        Riccardo Savoia
        
        
        
        
        

IL SEGRETARIO

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