sabato 7 giugno 2014
circolari miur
CIRCOLARE 1
Graduatorie d’Istituto – Il MIUR concede riserva per PAS, sostegno e SFP, abilitati entro il 31 luglio.
MIUR - Iscrizione con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto per chi si abilita all'insegnamento o si specializza sul sostegno dopo il 23 giugno prossimo, data in cui si chiudono le domande di accesso agli elenchi per le supplenze. Gli interessati, per poter sciogliere la riserva, dovranno poi dimostrare di aver conseguito i titoli necessari entro il 31 luglio 2014.
La misura è contenuta in un decreto firmato oggi dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini, e consente a chi si abilita all'insegnamento o si specializza per diventare docente di sostegno in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico di poter far valere subito i titoli conseguiti.
Resta confermato il calendario delle lauree e degli esami finali dei percorsi abilitanti previsti dalle università nei mesi di giugno e luglio. Al contempo viene salvaguardata la necessità di chiudere comunque le iscrizioni alle Graduatorie entro il 23 giugno in modo da poter lavorare gli elenchi in tempo utile per un avvio regolare del nuovo anno scolastico
CIRCOLARE 2
Gae – Immissioni in ruolo, le graduatorie non scadranno più
I precari storici sono stati beffati da un provvedimento che rende “immortali” le graduatorie degli inidonei al concorso e pertanto le immissioni in ruolo si baseranno per il 50% dei posti da questi elenchi e per il restante dalla GaE, ma cose c’è alla base di questa scelta? Giada Lo Feudo spiega nell’articolo che segue Carlo Forte.
Monta la protesta dei precari storici, per la decisione del ministero dell’istruzione di continuare a scorrere anche le graduatorie del concorso in vista delle prossime immissioni in ruolo. La diatriba prende le mosse da un decreto emanato dal dicastero di viale Trastevere il 23 maggio scorso (356). Che sembra non fare altro che confermare quello che la legge già dice.
Anche se la lettura potrebbe essere diversa.
Andando con ordine, la legge prevede che per le assunzioni a tempo indeterminato nella scuola prevede il cosiddetto criterio dell’alternanza: metà dei posti disponibili vengono assegnati agli aventi titolo, individuati tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso ordinario e l’altra metà agli aventi titolo tratti dalla graduatoria a esaurimento.
Lo scorrimento di entrambe le graduatorie avviene fino a qaundo non vi sono più aspiranti. E solo se una delle due si esaurisce, le immissioni in ruolo vengono disposte scorrendo l’unica graduatoria superstite. Per esempio, se si esaurisce la graduatoria del concorso, il 100% dei posti viene assegnato agli aventi titolo tratti dalla graduatoria a esaurimento. Ma prima di esaurirsi, la graduatoria del concorso deve essere utilizzata interamente, immettendo in ruolo, in via prioritaria, i vincitori del concorso (e cioè gli aspiranti collocati ai vertici della graduatoria di merito in numero pari ai posti messi a concorso). E poi anche gli idonei. Tutto questo è scritto nero su bianco nel testo unico (si vedano gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo 297/94). E per sgombrare definitivamente il campo dagli equivoci, il legislatore è intervenuto di recente con un decreto legge, il 101 del 31 agosto scorso, con il quale ha vietato alle amministrazioni di indire nuovi concorsi, se nella graduatoria della precedente selezione vi siano ancora degli idonei rimasti senza assunzione.
Il motivo è intuibile: non ha senso spendere altri soldi pubblici per indire un nuovo concorso, prima che siano state assunte tutte le persone giudicate idonee nella tornata precedente. Tale criterio, peraltro, è stato giudicato legittimo anche dalla giurisprudenza. Che però ha spiegato che il potere di avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso spetta in via esclusiva all’amministrazione procedente. E che, in ogni caso, se passano molti anni dalla precedente selezione, è legittimo che l’amministrazione proceda all’indizione di un nuovo concorso. Si pensi, per esempio, all’ultimo concorso a cattedra. Che è stato indetto senza attendere il completo esaurimento delle graduatorie del concorso del 2000. Ma è pur vero che erano trascorsi molti anni dal concorso precedente.
Ma la chiave di lettura del decreto potrebbe essere un’altra. La legge dice che se la graduatoria del concorso a cattedra si esaurisce, una volta assegnati tutti i posti delle immissioni in ruolo agli aventi titolo tratti dalla graduatoria a esaurimento, l’anno successivo i posti in più dovrebbero andare agli aspiranti individuati con un nuovo concorso (si veda l’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 297/94). Ma il ministero con la circolare n.21 del 21/8/2013 ha disposto che «i posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti».Dunque, non solo ha disapplicato una legge, ma lo ha fatto addirittura con una semplice circolare. I docenti attualmente collocati nelle graduatorie dei concorsi, delle discipline per le quali le graduatorie precedenti si erano esaurite, quindi, potrebbero avere gioco facile a farsi assegnare dal giudice, per legge, quello che è stato loro negato dall’amministrazione con circolare.
Questa considerazione potrebbe spiegare la fretta del dicastero di viale Trastevere ad ordinare per decreto lo scorrimento delle graduatorie degli attuali concorsi. Così da prevenire l’insorgenza di soccombenze in giudizio, con annesse condanne al risarcimento dei danni. Milita in favore di questa tesi la constatazione che il decreto è stato emanato all’insaputa dei sindacati.
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